I miei diritti

Come posso richiedere asilo in Italia?

Puoi presentare domanda di asilo all’Ufficio di Polizia di Frontiera o all’Ufficio Immigrazione della questura del luogo in cui ti trovi. È importante spiegare i motivi per cui richiedi la protezione e se hai con te un documento di identificazione valido (passaporto, carta d’identità ecc.) mostralo alle autorità competenti. È richiesto che si indichi un indirizzo di domicilio dove verranno inviate le comunicazioni. La questura, una volta presentata la domanda, ti rilascerà una copia della richiesta e verrai fotosegnalato. Non c’è un limite di tempo massimo entro il quale tu debba presentare domanda di asilo.

La tua domanda verrà valutata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione territoriale. Gli esiti potranno essere tre:

  1. riconoscimento dello status di rifugiato;
  2. riconoscimento della protezione sussidiaria o speciale;
  3. rigetto della domanda.

In caso di rigetto puoi fare ricorso entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale al Tribunale ordinario competente per il territorio. Per il ricorso hai diritto ad un avvocato gratuito. Puoi consultare su internet l’Albo con l’elenco degli avvocati che fanno gratuito patrocinio e recarti presso uno di loro che ti darà tutte le informazioni necessarie. Fai attenzione: nel momento in cui accedi a questo servizio, l’avvocato non può richiederti denaro. Presentare ricorso entro i termini stabiliti è di fondamentale importanza! Dopo la loro scadenza la decisione nei tuoi confronti diventerà definitiva e non avrai più la possibilità di chiederne la revisione. Per questo motivo ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato o a una ONG non appena verrai a conoscenza della decisione della Commissione!

Se sono arrivato/a in Italia dall'Ucraina a seguito del conflitto, cosa devo fare?

Se sei un cittadino o una cittadina proveniente dall’Ucraina hai diritto a chiedere protezione in Italia. Ti verrà riconosciuta una forma di protezione chiamata temporanea che garantisce immediata tutela alle persone sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, a seguito dell’invasione da parte delle forze armate russe. Quindi, hai diritto alla protezione temporanea se: A) sei un cittadino ucraino residente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, o un suo familiare; B) sei cittadino di un Paese terzo diverso dall’Ucraina o apolide e beneficiavi di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, o un suo familiare; C) sei cittadino di un Paese terzo diverso dall’Ucraina o apolide, titolare di un permesso di soggiorno permanente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e non puoi ritornare in condizioni sicure e stabili nel tuo Paese d’origine.

Se rientri tra le persone che hanno diritto alla protezione temporanea, è sufficiente presentare alla Questura del luogo di domicilio una domanda per un permesso di soggiorno per protezione temporanea. Questa richiesta è gratuita. In Questura ti verranno prese le impronte digitali e ti verranno richiesti i dati personali, il passaporto o altri documenti di identità. Inoltre, ti sarà consegnata una ricevuta di presentazione della domanda che dovrai sempre portare con te fino al giorno del rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea. La Questura ti convocherà per la consegna del permesso di soggiorno.
Se non hai con te i documenti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, potrebbe essere necessario contattare le autorità diplomatico-consolari ucraine, affinché confermino per te il possesso dei requisiti necessari (ad esempio, la tua nazionalità o residenza in Ucraina, il possesso di un permesso di soggiorno o il tuo legame familiare con una determinata persona).

DURATA E MOVIMENTO: il permesso di soggiorno per protezione temporanea dura 1 anno a partire dal 4 marzo 2022. Quindi con scadenza il 4 marzo 2023 ma rinnovabile dalla Questura di 6 mesi in 6 mesi per il periodo massimo di un anno. La legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio 2024 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 della validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023. Infatti, solo quando sarà accertato che la situazione in Ucraina consente un rimpatrio sicuro e stabile, il permesso di soggiorno sarà revocato.
Se hai chiesto o ricevuto il permesso di soggiorno per protezione temporanea puoi entrare e uscire dal territorio italiano e rientrare in Ucraina, ferma restando la necessità di munirti di valido documento di viaggio e di identità.

ALLOGGIO E ASSISTENZA: se non hai un alloggio, potrai usufruire di una sistemazione nell’ambito della rete dei centri di accoglienza straordinaria (CAS), del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o in altre forme di accoglienza previste dallo Stato, quali alloggi temporanei (alberghi, strutture ricettive e istituti religiosi) o sistemazioni nell’ambito del sistema di accoglienza diffusa.
Se hai trovato un’autonoma sistemazione, anche presso parenti, amici e famiglie ospitanti, e sei titolare di protezione temporanea, hai diritto a un contributo di sostentamento pari a 300 euro mensili. Inoltre, per ciascun minore di 18 anni di cui sei genitore, titolare della tutela legale o affidatario, ti potrà essere riconosciuto un contributo di 150 euro mensili a minore. Il contributo è erogato per la durata massima di tre mesi. Per fare richiesta del contributo di sostentamento accedere alla Piattaforma per richiedere il contributo di sostentamento – Emergenza Ucraina (protezionecivile.gov.it)

Dove posso essere accolto/a? cosa sono i SAI e i CAS?

Hai diritto ad essere accolto se non hai mezzi per vivere. Devi dichiararlo quando presenti domanda d’asilo. Se arrivi tramite uno sbarco verrai accolto in centri di prima accoglienza (CPA) o centri governativi per il tempo necessario per completare le operazioni di identificazione e l’avvio della procedura di richiesta d’asilo. È prevista poi una seconda fase di accoglienza e integrazione a livello territoriale da progetti di enti locali. Se invece presenti domanda d’asilo in una Questura purtroppo i tempi per essere inserito in un centro di accoglienza possono essere anche molto lunghi nonostante la legge preveda l’accoglienza dal momento in cui presenti domanda d’asilo.

SAI E CAS: puoi essere accolto nei SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) se sei richiedente asilo (riceverai assistenza materiale, sociale, legale, sanitaria e linguistica) o se sei titolare di protezione (riceverai i servizi per l’integrazione e orientamento lavorativo). Molti richiedenti asilo, a causa dei pochi posti nei SAI, vengono accolti nei CAS (centri di accoglienza straordinaria). Normalmente le madri single o donne vittime di violenza o particolari categorie vulnerabili hanno un canale facilitato per essere accolte nel SAI.

I tempi di durata del percorso di accoglienza variano in base al tipo di permesso di soggiorno. Se sei un richiedente asilo hai diritto all’accoglienza fino a quando viene decisa la tua domanda, a meno che per cattiva condotta o altre problematiche venga meno tale diritto. I titolari di protezione possono permanere generalmente all’interno del progetto per 6 mesi. Solo il Servizio Centrale può prorogare la presenza del beneficiario nel progetto.

Cos'è la residenza? come posso richiederla?

La residenza è il luogo dove vivi in modo abituale, cioè non occasionale e non limitato ad alcuni periodi dell’anno. Puoi ottenere la residenza anche presso il centro di accoglienza in cui sei ospitato. La residenza serve ad avere fondamentali diritti. Ad esempio, serve per avere assistenza sociale, per la scelta del medico di base e la scuola materna, per ottenere i documenti, la patente di guida, alcuni possibili contributi, iscriversi alle liste di collocamento. Per richiedere la residenza devi recarti allo sportello del comune in cui abiti, presentando un documento d’identità valido; un contratto di affitto, una dichiarazione di ospitalità o l’atto di proprietà dell’abitazione; il permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo e il codice fiscale.

RESIDENZA FITTIZIA: se non hai una casa puoi ottenere la residenza presentando richiesta al tuo comune. Ti verrà indicata una via fittizia e i documenti necessari sono un documento d’identità e il permesso di soggiorno.

Ho diritto a ricevere cure mediche?

Se sei un richiedente asilo o una persona in protezione hai diritto ad essere curato gratuitamente in Italia. Per avere un medico devi avere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che si fa andando all’ASL del tuo comune di residenza o al comune di domicilio dove vivi. Ti verrà rilasciata una tessera sanitaria e richiesto di scegliere un medico di base a cui potrai riferirti per ogni tuo problema di salute. Se sei irregolare, hai comunque diritto alle cure nelle strutture pubbliche o private convenzionate. Devi richiedere presso qualsiasi A.S.L. un tesserino, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi e rinnovabile. L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione alle pubbliche autorità.

Quali sono i documenti importanti da avere? come faccio a richederli?

CARTA D’IDENTITÀ: la Carta d’identità elettronica (CIE) si richiede all’Ufficio Anagrafe del Comune dove risiedi o prenotando un appuntamento online sul sito Benvenuto – Agenda CIE (interno.gov.it)

Dovrai portare: una foto formato tessera; il codice fiscale un documento d’identità (vecchia carta d’identità scaduta da non più di 6 mesi o altro documento in corso di validità, come passaporto, permesso di soggiorno).

Il giorno dell’appuntamento direttamente allo sportello devi compilare il modulo di richiesta e pagare tramite bancomat 16,79 euro, 5,42 euro per le marche da bollo e 0,26 euro per diritti di segreteria. Se hai perso la vecchia carta o te l’hanno rubata, ti vengono richiesti ulteriori 5,16 euro di marca per diritti. La CIE sarà consegnata entro 6 giorni dalla richiesta all’indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato al momento della richiesta o può essere ritirata in Comune.

CODICE FISCALE: puoi richiedere il codice fiscale presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate attraverso il modello AA4/8 o online sul sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.agenziaentrate.it (se hai lo SPID o le credenziali per accedere ai servizi online). I documenti necessari per richiesta sono: Modulo AA4/8; Documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto, permesso di soggiorno). Per i richiedenti asilo, al momento della verbalizzazione della richiesta di protezione internazionale, la Questura competente attribuisce un Codice fiscale provvisorio.

TESSERA SANITARIA: la tessera sanitaria è gratuita e viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno codice fiscale e sono iscritti all’ASL di appartenenza. Per richiedere la tessera sanitaria, devi in primo luogo iscriverti al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) recandoti all’ASL di competenza e con la seguente documentazione: Codice fiscale, Permesso di soggiorno o ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta per rilascio o rinnovo del permesso; Autocertificazione di residenza.

PASSAPORTO: per ottenere il passaporto devi rivolgerti all’Ambasciata del tuo Paese. Se sei un rifugiato devi rivolgerti alla Questura ed ottenere il titolo di viaggio equipollente. Anche ai titolari di permesso per protezione sussidiaria viene rilasciato un titolo di viaggio, se non possono recarsi in Ambasciata. Ricorda che, se sei richiedente asilo, non dovresti avere rapporti con la tua ambasciata.

Posso lavorare? Come faccio a trovare lavoro?

Se sei un richiedente asilo, puoi lavorare dopo 60 giorni da quando hai compilato il modello C3 in Questura e ti hanno dato l’attestato nominativo. Se hai un permesso di soggiorno per protezione (rifugiato, protezione sussidiaria, protezione sociale, per motivi familiari) puoi lavorare. In caso ti fosse scaduto il permesso di soggiorno, puoi comunque sottoscrivere un contratto di lavoro presentando la richiesta di rinnovo del permesso o il cedolino di pagamento del kit postale.

COME TROVARE LAVORO: Per trovare lavoro in Italia puoi rivolgerti a servizi per l’impiego per ricevere informazioni corrette e aiuto nella ricerca attiva del lavoro. Sono servizi gratuiti. Può esserti utile iscriverti ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro o chiedere aiuto a sportelli di associazioni o sportelli pubblici. Puoi anche utilizzare alcuni servizi online, giornali, passa parola.

DIRITTI DEL LAVORATORE: Hai diritto ad avere copia del tuo contratto di lavoro firmato, busta paga, una retribuzione proporzionata al lavoro svolto. Se hai dubbi rivolgiti ad un sindacato. Ogni contratto specifica orario di lavoro, riposo settimanale e ferie previste. Se il datore di lavoro ti licenzia, hai diritto a ricevere una lettera scritta con le motivazioni. Per maggiori informazioni rivolgiti ad un sindacato.

Posso frequentare la scuola? Devo pagare delle tasse scolastiche?

In Italia l’obbligo scolastico va dai 6 ai 16 anni; pertanto, bambini e ragazzi stranieri hanno diritto a ricevere un’istruzione a prescindere dall’avere il permesso di soggiorno o no. I bambini e i ragazzi soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età. Potrebbe succedere che la scuola decida, anche in base alla conoscenza della lingua italiana, di inserire il bambino in una classe diversa. L’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, anche a corso iniziato, e quindi a prescindere dall’iscrizione online. Chiedi alla scuola che hai scelto quali sono i documenti da presentare per l’iscrizione.

L’istruzione obbligatoria è gratuita. Solamente il servizio mensa è a pagamento nelle scuole che prevedono il tempo pieno. Le tasse scolastiche sono previste per il quarto e il quinto anno di scuola superiore poiché l’età degli studenti è superiore all’età dell’obbligo.

Come posso trovare casa? Come funzionano i contratti alloggiativi?

 Puoi cercare una casa su siti internet, tramite agenzie immobiliari (in questo caso però il servizio è a pagamento), tramite rete di amici e passaparola, associazioni o cercando annunci su giornali e riviste. Fai attenzione alle truffe! Non devi fidarti di affitti troppo bassi o annunci senza foto o contatti telefonici. Prima di firmare il contratto, assicurati di andare a vedere sempre la casa di persona. Ricorda che prima di prendere in affitto una casa devi valutare alcune cose importanti: Quanto puoi spendere: considera le tue capacità economiche per affitto e utenze (gas, acqua, elettricità, imposte sui rifiuti, spese condominiali) e valuta se non sia più semplice dividerle con altre persone. Dove andare ad abitare: capire in quale zona della città prendere casa è molto importante. Il prezzo varia anche in base al quartiere. Guarda sempre bene la vicinanza di servizi e la disponibilità dei mezzi del trasporto pubblico. Come deve essere la casa: capire come deve essere la casa che vuoi (monolocale o appartamento, numero di stanze, piano, esposizione, ecc.) e visitala per capire se le condizioni generali della struttura sono buone.

Per fare un contratto di affitto devi avere un documento di identità valido, un permesso di soggiorno valido e il codice fiscale. Ricorda che se hai una busta paga e un contratto di lavoro sarà più facile ottenere una casa/stanza in affitto. Più garanzie si danno, più è facile ottenere un contratto di affitto. Anche se non è obbligatorio, potrebbe facilitarti dare al proprietario / agente immobiliare le ultime buste paga e il contratto di lavoro ultimo o il modello Unico (se sei un lavoratore autonomo) e delle referenze. Nel documento deve essere presente: la data di firma del contratto, i dati del locatore (proprietario di casa) e del conduttore (chi prende in affitto la casa), i dati dell’appartamento (comune, via, numero civico, numero di stanze, uso abitativo), il canone (la quantità di soldi da pagare per mese), la durata (data inizio e fine del contratto), la caparra (quantità di soldi da pagare come garanzia, che alla fine del soggiorno ti verrà restituita se non ci sono danni).

Posso entrare e uscire dall'Italia? Posso muovermi liberamente?

VIAGGIO PER TURISMO O MOTIVI PERSONALI: Se sei titolare di permesso di soggiorno puoi andare in un altro Paese dell’area Schengen per un periodo massimo di 3 mesi per motivi di turismo o personali, ma non puoi lavorare. Se sei titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo puoi andare in un altro Paese UE per un periodo superiore ai 3 mesi e lavorare in quel Paese. I richiedenti asilo NON possono andare in un altro Paese. Se hai permesso di soggiorno valido, puoi restare in un altro Paese UE fino a 3 mesi, mentre puoi restarci per più di tre mesi solo se hai un permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti.

VIAGGIO DI LAVORO: Se sei titolare di permesso di soggiorno per asilo, protezione umanitaria o speciale puoi andare in altro Paese, ma NON hai diritto a lavorare. Se hai un permesso di soggiorno di lungo periodo puoi circolare in UE per periodi superiori ai 90 giorni e puoi lavorare se il Paese di destinazione lo consente.

VIAGGIO PER TORNARE NEL PAESE D’ORIGINE: Se hai un permesso per protezione speciale, protezione umanitaria e casi speciali, puoi viaggiare e tornare nel tuo Paese di origine. Se hai chiesto il rinnovo del tuo permesso di soggiorno puoi tornare nel tuo Paese di origine, ma con un viaggio diretto dall’Italia senza fare scali in altri Paesi. Se sei un richiedente asilo, titolare di status di rifugiato e di protezione sussidiaria non puoi tornare nel tuo Paese di origine.

Cosa è e come funziona il ritorno volontario assistito?

Puoi tornare nel tuo Paese di origine grazie ai progetti di ritorno volontario assistito se:

  • Sei un cittadino straniero che non ha ancora ricevuto risposta negativa definitiva alla domanda di protezione internazionale e/o di soggiorno;
  • Sei un cittadino straniero regolarmente o irregolarmente presente in Italia.
  • Puoi tornare anche se hai una forma di protezione, ma in questo caso ricorda che rinuncerai alla protezione ottenuta o al tuo permesso di soggiorno.

Attraverso il progetto di ritorno volontario assistito ti aiutiamo a tornare nel tuo Paese d’origine. In particolare, forniamo attività di orientamento e assistenza individuale in Italia per la preparazione alla partenza, l’organizzazione del viaggio, la creazione di un piano di reintegrazione nel tuo Paese, assistenza economica.

Per poter aderire al Ritorno Volontario Assistito devi presentare un qualsiasi documento d’identità o, in assenza di esso, un’attestazione di nazionalità che puoi richiedere all’ambasciata o al consolato del tuo Paese di origine.

La tua famiglia è inclusa nel progetto e se lo desideri puoi fare ritorno al tuo Paese con i figli, il coniuge o genitori.

Le spese sostenute dal progetto sono l’acquisto dei biglietti aerei, un contributo di 400 euro prima della partenza (se parti con il tuo nucleo familiare, tale cifra viene data per ogni componente) e 2.000 euro in beni e servizi per ogni singolo o capofamiglia, 1.000 euro per ogni familiare maggiorenne a carico, 600 euro per ogni minore a carico.

Il piano di reintegrazione prevede la creazione di un progetto individuale che ti aiuterà a reinserirti nel tuo Paese di origine attraverso un’attività lavorativa. Ti supporteremo anche economicamente per l’acquisto di beni e servizi.

Come posso ottenere la cittadinanza italiana?

La cittadinanza in Italia si ottiene tramite: ius sanguinis (se sei figlio di cittadini italiani); naturalizzazione, per residenza o per aver contratto matrimonio o unione civile con un cittadino/a italiano/a.

Possono ottenere la cittadinanza italiana: i nati in Italia che hanno compiuto 18 anni e che hanno risieduto in Italia in modo continuativo; i nati in Italia da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio; i minori adottati da un cittadino/a italiano/a; per meriti speciali che hanno distinto la persona durante la permanenza nello Stato.

CITTADINANZA PER RESIDENZA E PER MATRIMONIO. Si può richiedere la cittadinanza presentando domanda online sul Portale Servizi Cittadinanza del Ministero dell’Interno con SPID (autonomamente o con l’aiuto di un patronato) al link Portale Servizi (interno.it). In particolare, la Prefettura o il Ministero dell’Interno si occupa della cittadinanza per residenza, mentre della cittadinanza per matrimonio la Prefettura se residenti in Italia o il consolato/ambasciata italiana se residenti all’estero.

CITTADINANZA/MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ PER NEODICIOTTENNE: Si presenta con una dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza. Ricorda che devi avere una residenza legale continuativa ed ininterrotta.

CITTADINANZA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE: è necessario un Certificato di matrimonio o di unione civile, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine oppure copia atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune italiano. Se il coniuge non è cittadino italiano dalla nascita è importante conoscere la data di naturalizzazione perché da tale data decorrono i 2 anni necessari per poter presentare domanda di cittadinanza, ridotti ad 1 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Come funziona il ricongiungimento famigliare?

Puoi far venire la tua famiglia in Italia con il ricongiungimento familiare se risiedi in Italia e sei titolare di permesso di soggiorno in corso di validità della durata non inferiore ad un anno per lavoro subordinato, autonomo, asilo politico, motivi di studio, motivi religiosi e di famiglia. Devi inviare la domanda online allo Sportello Unico per l’Immigrazione sul sito del Ministero dell’Interno. I famigliari per cui puoi fare richiesta di ricongiungimento possono essere: il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni con invalidità totale, genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine, genitori ultrasessantacinquenni se i figli nel Paese di origine non possono prendersene cura. Per poter ottenere il ricongiungimento famigliare è fondamentale poter dimostrare di avere un alloggio adeguato e un reddito minimo annuo.

Per fare domanda di ricongiungimento famigliare devi munirti di: SPID , Fotocopia permesso di soggiorno, carta d’identità e codice fiscale; fotocopia passaporto e quello del famigliare; certificato di famiglia o autocertificazione; certificato di vedovanza (se famigliare è vedovo); idoneità alloggiativa rilasciata dal comune; Documentazione attestante il reddito CUD, 730 Modello Unico; Modello S2 se sei affittuario e se sei ospite; Copia contratto di affitto; Modello S1 se devi ricongiungerti con minore di 14 anni; marca da Bollo di 16 euro; per lavoro subordinato modello S3 UNILAV e ultime tre buste paga; per lavoro autonomo serva la visura camerale, il bilancino, la tessera professionale o documento d’identità del commercialista.