Decreto Sicurezza

Siamo fortemente preoccupati dal c.d. DL Sicurezza: per l’impatto che ha sul sistema asilo faticosamente costruito nel corso degli anni, per le ripercussioni sui contesti di accoglienza e per le conseguenze che vivranno i richiedenti asilo e rifugiati. È un DL a nostro avviso irragionevole, iniquo e che produrrà maggiore insicurezza.  

Il DL prevede lo smantellamento del sistema di accoglienza diffusa a favore della nascita di centri governativi di grandi dimensioni: è infatti demolita l’idea stessa di un sistema SPRAR che avrebbe dovuto “assorbire” le persone accolte in prima battuta nel sistema straordinario. Vengono infatti ridotte le categorie di persone che possono accedere allo SPRAR, fortemente ridimensionandone l’impatto e la dimensione. Viene stabilito che i richiedenti asilo potranno essere accolti solo nei CAS e CPA, centri in cui verranno erogati servizi ancor più ridotti anche alla luce dell’annunciato taglio dei costi.

La seconda area di preoccupazione riguarda l’abolizione della protezione umanitaria e l’irrigidimento delle regole di conversione per i nuovi pds previsti.  La scelta fatta da un lato non dà piena attuazione all’art. 10 della Costituzione e agli orientamenti più volte espressi dalla Cassazione.  Allo stesso tempo sembra davvero irragionevole che si rinunci a una flessibilità che aveva lo scopo di far emergere e assicurare un percorso legale a quei richiedenti asilo che avevano positivamente avviato un percorso di integrazione attraverso un lavoro regolare, che avevano anche magari costituito una nuova famiglia e che non avevano controindicazioni sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Infine dobbiamo ricordare che i nuovi pds tipizzati non saranno convertibili in permessi di soggiorno per lavoro gettando le persone che li otterranno in un limbo in cui la loro regolarità e la loro possibilità di stare in Italia sarà a tempo determinato.

Il combinato di queste nuove disposizioni determinerà inevitabilmente un forte aumento dell’irregolarità che non potrà essere corretto – se non in modo molto limitato – attraverso la procedura di rimpatrio.

Preoccupazione sotto il profilo della lesione dei diritti e della compatibilità costituzionale destano poi le ipotesi e le modalità di trattenimento dello straniero e dei richiedenti asilo.  Il significativo prolungamento della durata del trattenimento presso i CPR dello straniero destinato al rimpatrio da 90 a 180 giorni. La nuova ipotesi di trattenimento dei richiedente asilo ai soli fini identificativi che rischia di amplificare ulteriormente la prassi della detenzione amministrativa, verso una categoria potenzialmente vulnerabile come quella dei richiedenti asilo. I termini di durata massima che possono infatti arrivare fino a 210 giorni di detenzione solo per identificare una persona, che vogliamo ricordare non ha commesso alcun reato.

L’ampliamento dei luoghi di trattenimento per lo straniero da rimpatriare.

Un DL che produrrà solamente irregolarità, marginalità sociale e lederà diritti garantiti dalla costituzione e dalle norme internazionale.

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