CIR: la detenzione come modello e una cauzione per la libertà. Così muore il diritto di asilo in Italia. Come la mettiamo con la Costituzione?

Nota alla stampa

CIR: la detenzione come modello e una cauzione per la libertà. Così muore il diritto di asilo in Italia. Come la mettiamo con la Costituzione?

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati è gravemente preoccupato dal decreto del Ministero dell’Interno del 14 settembre 2023, che fissa l’importo e le modalità di prestazione della “garanzia finanziaria” a carico del richiedente asilo cui si applica il trattenimento durante la procedura di frontiera. Un decreto che allarma moltissimo non solo per la misura in sé, che riteniamo vessatoria e che espone i richiedenti asilo al rischio di pratiche estorsive, ma anche per il concretizzarsi di uno scenario drammatico, ovvero quello che vede eleggere le misure di detenzione amministrativa come strumento di base della gestione del fenomeno migratorio.

Dopo la misura che estende a 18 mesi il trattenimento nei CPR per quanti detenuti in attesa di rimpatrio e l’annuncio di un piano per la costruzione di ulteriori centri in “aree scarsamente popolate e facilmente sorvegliabili”, questa misura interessa direttamente i richiedenti asilo in procedura di frontiera ai quali si applica la misura del trattenimento. Quindi coloro che presentano la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo aver eluso o tentato di eludere i controlli o che provengono da Paesi sicuri. Questi richiedenti potranno essere detenuti nel caso in cui non abbiano consegnato il passaporto o, appunto, non abbiano prestato una “garanzia finanziaria” la cui somma è fissata, da questo decreto, a 4.938 euro e che andrebbe versata in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. È inoltre individuale e non può essere versata da terzi. Una sorta di “deposito cauzionale” sulla propria libertà, che dovrebbe coprire la somma utile a pagarsi un alloggio e avere mezzi di sussistenza adeguati per 4 settimane e la somma necessaria per il rimpatrio.

Ci sembra davvero provocatorio chiedere a delle persone appena arrivate in Italia in condizioni di estremo disagio, a seguito di viaggi estenuati, dopo aver perso tutto, di stipulare fideiussioni bancarie o assicurative al fine di non essere trattenute.

“Siamo indignati, è la prima volta in Italia che lo Stato chiede del denaro ai richiedenti protezione per comprarsi la libertà. L’insieme delle misure adottate tradisce la volontà di ampliare in modo massiccio l’utilizzo di procedure accelerate di frontiera e il trattenimento dei richiedenti asilo. Un’ipotesi che ci inquieta perché questi istituti comprimono enormemente le garanzie, rendendo il riconoscimento di forme di protezione internazionali e complementari sempre più complesse e residuali. Inoltre, la possibilità di applicare misure di trattenimento alla frontiera non può che far venire alla mente le immagini dei famigerati hotspot delle isole greche, divenuti nel corso degli anni luoghi di brutale violazione dei diritti fondamentali. E, allo stesso tempo, di forte disagio per il contesto locale” dichiara Roberto Zaccaria, Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati. “Siamo di fronte all’ennesimo provvedimento che dietro la facciata di una lotta ai trafficanti di esseri umani sta in realtà facendo una battaglia contro uomini, donne e bambini, cancellando i loro diritti.”

Le procedure accelerate di frontiera hanno dei tempi ridottissimi, solo 28 giorni dal momento in cui si presenta la domanda a quello in cui viene presa una decisione sia in via amministrativa che giudiziale, si svolgono subito dopo l’arrivo in Italia e in luoghi prossimi alla frontiera, in spazi chiusi e, si teme, anche difficilmente accessibili. Molto spesso le persone saranno detenute, è difficile che siano in possesso di un passaporto o possano fornire una tale garanzia finanziaria. Sarà difficilissimo che possano avere un’accurata informativa o accesso a un’assistenza legale indispensabile per poter affrontare in modo consapevole l’audizione in Commissione Territoriale. Ci chiediamo infine come possano essere rilevate esigenze specifiche e vulnerabilità che dovrebbero essere tutelate e che comporterebbero l’esclusione da questo genere di procedure.

“Laddove fossero realmente utilizzate in modo massiccio le procedure di frontiera, crediamo che il diritto d’asilo come lo abbiamo conosciuto sinora in Italia non ci sarà più” conclude Roberto Zaccaria.

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Breve analisi

Il decreto e le procedure di frontiera

  • Il decreto fissa l’importo e le modalità di prestazione della “garanzia finanziaria” a carico dello straniero cui si applica il trattenimento durante la procedura di frontiera. La procedura di frontiera è una procedura accelerata che può essere svolta direttamente nelle zone di frontiera o nelle zone di transito – introdotta dall’art 28 bis comma 2, dlgs 25/2008, come modificato dalla Legge 50/23 – ed è prevista in due casi:
    • quando un richiedente presenta la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli,
    • quando un richiedente presenta la domanda di protezione direttamente alla frontiera o nelle zone di transito e proviene da un Paese di origine sicuro.
  • I minori e i minori non accompagnati così come tutte le persone portatrici di esigenze particolari, come definite dall’art 17 del d.lgs 142/2015 (ovvero i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e’ stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identita’ di genere, le vittime di mutilazioni genitali), sono esonerati dalle procedure accelerate e, conseguentemente, dalle procedure di frontiera.
  • Le procedure accelerate di frontiera hanno tempistiche particolarmente ristrette e prevedono:
    • Che la Commissione competente debba ascoltare il richiedente e prendere una decisione entro 7 gg dalla ricezione della domanda d’asilo;
    • tempi per proporre ricorso più che dimezzati (14 gg)
    • l’assenza della sospensiva automatica del provvedimento di espulsione collegato al diniego;
    • una disciplina specifica per l’impugnazione ed il ricorso;
    • che l’intero iter, prima istanza amministrativa e seconda istanza giudiziale, si debba concludere in 28 giorni. Questo arco temporale è fissato come limite massimo in cui è consentito il trattenimento alla frontiera.
  • Il trattenimento nelle procedure di frontiera. L’articolo 6 bis del d.lgs. n. 142 del 2015 prevede che i richiedenti sottoposti alle procedure di frontiera possano essere detenuti nel caso in cui non abbiano consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, o, appunto, nel caso in cui non abbiano prestato idonea garanzia finanziaria.

L’articolo 1 comma 2 del decreto ministeriale del 14 settembre stabilisce che la garanzia può essere definita idonea quando l’importo è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento fissato a quattro settimane, un alloggio adeguato sul territorio italiano, i mezzi di sussistenza necessari e la somma necessaria per il rimpatrio. Quest’anno l’importo è fissato a 4938 euro, sulla base del costo medio del rimpatrio, importo che dovrà essere aggiornato ogni due anni.  Il decreto prevede che allo straniero venga dato immediato avviso della facoltà, alternativa al trattenimento, di prestare la garanzia finanziaria (da presentare in un’unica soluzione tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) e stabilisce che, qualora il richiedente dovesse allontanarsi indebitamente, il prefetto del luogo dove è stata prestata la garanzia finanziaria ha comunque diritto a trattenere la somma, che è destinata all’entrata del bilancio dello Stato, a prescindere dall’esito della procedura.

  • I luoghi del trattenimento. I richiedenti asilo in procedura di frontiera potranno essere trattenuti presso i punti di crisi allestiti nei luoghi di arrivo, in strutture analoghe che saranno individuate nel territorio o, nel caso di arrivi massicci consistenti e ravvicinati, nel CPR – Centri di Permanenza per i Rimpatri – situati in prossimità della frontiera o della zona di transito.

 

Per informazioni e contatti
Valeria Carlini
carlini@cir-onlus.org
+39 3208187167

Carla Di Nardo
cirstampa@cir-onlus.org 
+39 3282563972 

 

Foto di ErikaWittlieb da Pixabay