Cassazione Civile – Prima Sezione, Sent. n.17626/2023

È uscita un’importante sentenza della Corte di Cassazione riguardante la nomina del tutore per i minori ucraini giunti in Italia a seguito del conflitto, senza figure familiari di riferimento.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva adito il Tribunale per i minorenni di Catania per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia del provvedimento di nomina a tutore di minori ucraini giunti in Italia senza figure parentali di riferimento dopo l’inizio del conflitto, in forza di due provvedimenti emessi dall’autorità ucraina, con conseguente revoca del tutore nominato dallo stesso Tribunale per i minorenni.

La ricorrente era stata delegata dal Console Generale dell’Ucraina a Napoli (competente territorialmente anche per tutte le altre regioni del sud Italia), quale tutrice internazionale di minori provenienti direttamente dall’Ucraina. La permanenza di questi minori sul territorio italiano era stata inizialmente prevista dall’8 marzo 2022 fino all’ 8 giugno 2022;  con successiva proroga, disposta dal Console Generale dello Stato Ucraino, sino al termine del conflitto.

La Cassazione ha stabilito che nel caso di specie i minori ucraini non possono ritenersi privi di assistenza e rappresentanza legale, in quanto l’autorità consolare ucraina, oltre ad avere funzioni di certificazione della documentazione amministrativa proveniente dall’Ucraina, può designare il tutore e che l’atto relativo dell’autorità consolare dell’Ucraina deve avere il necessario riconoscimento nel nostro ordinamento, sulla base delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia. Argomento principale della sentenza è, quindi, quello secondo cui i minori ucraini del caso in oggetto non potevano esser considerati giunti in Italia quali MSNA essendo efficace in Italia la nomina consolare della ricorrente come tutore.

L’importante distinzione operata tra minore non accompagnato e minore accompagnato, che comunque necessiterebbe di un approfondimento più accurato, ha portato alle considerazioni anche relative al rimpatrio.

Preoccupa infatti molto un passaggio fatto in sede di udienza pubblica, nel quale la ricorrente aveva insistito per l’accoglimento del ricorso, rilevando che “il Console ucraino ha fatto successivamente richiesta all’Autorità centrale e al Tribunale per i minorenni di rimpatrio di tutti i minori ucraini presenti in Sicilia per trasferirli, con l’accompagnatrice designata nella persona della ricorrente, in zona sicura dell’Ucraina, su disposizione del Ministero competente ucraino, ma che il tribunale di Catania non ha ancora autorizzato il suddetto rientro dei minori“.

La sentenza porta proprio ad alcune riflessioni da parte del CIR in merito alla questione del rimpatrio dei minori senza che, almeno dalla lettura di questo dispositivo, vi sia una menzione al superiore interesse del minore ed alla valutazione circa i rischi cui i minori potrebbero incorrere in caso di rientro in patria.  Posta la doverosa necessità di approfondire alcune circostanze legate ai fatti che hanno determinato la sentenza, dal punto di vista del CIR si ritiene fondamentale che questa valutazione venga fatta e che siano rispettate le indicazioni di evitare il rimpatrio fino al termine del conflitto, così come originariamente previsto dallo stesso Console.

 

QUI il testo integrale della sentenza

 

Foto in copertina: Mirek Pruchnicki