Tribunale di Bologna: i richiedenti asilo hanno diritto alla formalizzazione della domanda di asilo e all’accoglienza

Il 18 gennaio 2023 il Tribunale ordinario di Bologna ha definito illegittima la prassi attuata della Questura di Parma di ritardare/impedire la formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale e il conseguente accesso all’accoglienza cui si ha diritto. In particolare, ribadisce e sottolinea “il diritto alla formalizzazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, con conseguente rilascio di un permesso provvisorio entro il termine di 20 giorni” e “il diritto del ricorrente ad accedere all’accoglienza per richiedenti asilo, entro il termine di 20 giorni, previa l’autorizzazione dell’autorità amministrativa delle strutture CAS disponibili anche a livello nazionale”.

Il ricorso dinnanzi al Tribunale, portato avanti da CIAC Parma in collaborazione con ASGI,  era motivato dal fatto che la Questura di Parma aveva impedito ad un richiedente asilo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale e, quindi, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per richiesta asilo ed accedere alle misure di accoglienza per richiedenti asilo – cosa che tentava di fare dal 5 agosto – a causa della mancanza di una dichiarazione di ospitalità.

Si tratta di una decisione storica e importante per almeno tre motivi.

  • Innanzitutto per una questione di giurisdizione. Il caso de quo riguarda la lesione del diritto del ricorrente a formalizzare la domanda di asilo e il conseguente rilascio di pds per richiedenti asilo, uno status giuridico legato all’affermazione del diritto alla protezione internazionale, un diritto soggettivo, motivo per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non del tribunale amministrativo ( art. 3, co. 1 del d.l. 13/2017).
  • Un secondo elemento fondamentale di questa sentenza è la netta distinzione acclarata dal giudice tra dimora e disponibilità alloggiativa. La Prefettura e la Questura di Parma, infatti, contestavano al ricorrente la mancata indicazione di una dimora nel territorio di Parma e per questo l’irricevibilità della domanda di protezione internazionale. Questa è, però, una precondizione che non viene richiesta dalla normativa in materia. Infatti, ai sensi degli artt. 26 del d.lgs 25/2008 e art. 6 della Direttiva 32/2013 è illegittimo ritardare o impedire la formalizzazione della richiesta di asilo sulla base dell’insussistenza di tali requisiti. In particolare, l’indicazione del luogo di dimora non presuppone la disponibilità di un alloggio” (che potrà essere anche trovato in seguito), ma indica una semplice situazione di fatto di chi si trova fisicamente sul territorio di un Comune. Inoltre, le valutazioni di competenza non sono della Questura, ma devono essere operate “a valle” della ricezione della domanda.
  • Una terza questione riguarda l’accesso al sistema di accoglienza. Il giudice sottolinea che l’accesso alla rete di accoglienza deve essere garantito già ex ante, ovvero anche solo sulla base del fatto che una persona abbia manifestato l’intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale. Malgrado l’elevato numero di richiedenti asilo, non è giustificabile l’inerzia da parte dell’amministrazione pubblica, che deve comunque attivarsi per trovare soluzioni anche a livello nazionale.

Appare altresì rilevante la disamina sul significato di vita dignitosa. Il giudice riprende la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la quale afferma che qualsiasi decisione deve comunque salvaguardare l’accesso all’assistenza sanitaria e ad un tenore di vita dignitoso. Fattori che sono venuti meno nel caso in analisi. Non consentendo al richiedente la possibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale, quest’ultimo non potrà esercitare attività lavorativa, iscriversi all’anagrafe e al servizio sanitario, per cui si può ritenere che il mancato rilascio del pds per richiedenti asilo incide enormemente sulla condizione soggettiva del richiedente asilo sotto molteplici punti di vista.

Tale decisione appare fondamentale, perché tenta di superare una prassi – ormai consolidata – da più questure, non solo quella di Parma, e che viola i diritti umani fondamentali. 

Speriamo davvero che questo indirizzo venga seguito e si rafforzi.

Di pochi mesi fa anche l’ordinanza ottenuta da A Buon Diritto in cui il Tribunale ordinario di Roma sanzionava la prassi adottata dalla Questura di sottoporre persone che vogliono fare domanda d’asilo a file interminabili e nottate al freddo e al gelo fuori dalla Questura, perché ne lede i diritti umani ed è incostituzionale. 

Anche in questo caso, fondamentali le motivazioni:

  1. Il Tribunale ha ribadito che il diritto a presentare domanda di protezione internazionale è un diritto assoluto e costituzionalmente garantito dall’art.10 comma 3 della nostra Costituzione. Un diritto negato dal comportamento dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.
  2. l’Amministrazione, nell’organizzare la registrazione delle domande, non gode di un potere discrezionale pieno, ma è obbligata a predisporre i mezzi necessari per registrare la domanda nei tempi prescritti dalla normativa.
  3. Ha evidenziato che il fatto che a Roma venga consentito di formalizzare solo un numero limitato di domande d’asilo al giorno viola i diritti fondamentali dei richiedenti asilo “costretti per intere notti innanzi ai cancelli della Questura”. Una violazione che li espone a una situazione lesiva della loro dignità umana perché li priva della possibilità di procurarsi mezzi di sussistenza legali, di accedere al sistema di accoglienza e li espone al rischio di vivere per strada.

Ordinanze che mettono in luce falle sistemiche del sistema di accoglienza e protezione e che sottolineano, con estrema chiarezza, come il diritto d’asilo non possa essere subordinato a problemi di organizzazione e gestione dell’amministrazione. Deve essere garantito, nei tempi certi previsti dalla legge, sia la possibilità di formalizzare una domanda di protezione, che il conseguente accesso all’accoglienza. Una lunga strada ancora da fare.