Sono aperte le richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina

La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell’Interno ha appena dato istruzioni alle questure al fine di avviare l’adozione delle misure di protezione temporanea finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza causato dall’afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, come accertato con la Decisione Esecutiva del Consiglio (UE) 2022/382 dello scorso 4 marzo.

In attesa dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio con cui verranno disciplinate puntualmente la tipologia di permesso per protezione temporanea – e che potrà estendere le categorie cui verrà applicata – e le misure straordinarie di accoglienza, si prevede che, a partire da oggi, tutte le Questure possono acquisire le richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea e procedere con l’istruttoria, fino alla fase di verifica della pratica.

Per l’autorizzazione ed il successivo rilascio del titolo si dovrà invece attendere la pubblicazione del D.P.C.M. attuativo, per adeguare il procedimento alle procedure stabilite nel decreto.

Quanto ai profili operativi, è previsto che:

  • le istanze saranno accettate direttamente presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, senza imposta di bollo, e recepite attraverso gli applicativi già in uso;
  • l’operatore stamperà e rilascerà al richiedente la ricevuta del Modello 209, corredata da foto e codice fiscale, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di carattere sanitario;
  • salvo modifiche, e da quando possibile, il titolo di soggiorno dovrà essere rilasciato a titolo gratuito, in formato elettronico conforme al Regolamento CE n. 1030/2020 e ss.mm.;
  • il titolo di soggiorno avrà durata annuale a decorrere dal 4 marzo 2022 e la sua validità non potrà superare il 4 marzo 2023.

Si precisa che, in attesa del D.P.C.M., al momento la richiesta di questa tipologia di permesso di soggiorno è riservata solo seguenti categorie di persone (ossia quelle menzionate espressamente dalla Decisione Esecutiva del Consiglio UE):

  • cittadini ucraini e i loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio2022;
  • apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina e i loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

che sono sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. 

Il Ministero fornisce anche istruzioni specifiche rispetto ai minori. In particolare, è previsto che:

  • in presenza di minori accompagnati da chi ne dichiara la potestà genitoriale, se risulta impossibile avere certezza della veridicità del documento che attesta tale potestà sarà necessario (i) darne notizia al Tribunale per i minorenni, e (ii) interessare la rappresentanza diplomatica ucraina in Italia per gli opportuni riscontri sulla documentazione esibita per dimostrare il vincolo familiare;
  • se i minori sono accompagnati da altre persone (parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale), devono essere considerati quali minori stranieri non accompagnati e dovranno quindi essere attivate le procedure stabilite dalla l. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini della nomina del tutore.

Infine, riservando ulteriori comunicazione, vengono confermate tutte le disposizioni previste dalle normative sulla protezione internazionale e speciale ex. art. 19, comma 1.2 T.U.I.

La circolare è disponibile QUI

Foto in copertina CC Andriy Baranskyy