Nuova Circolare del Ministero dell’Interno sull’emergenza Ucraina: indicazioni ai Prefetti sul modello di accoglienza e sui controlli sanitari per accedere alla rete CAS/SAI

Le indicazioni del Ministero sulle misure previste dalle OCDPC n. 872 e 873

In attesa di dare piena attuazione alla Decisione Attuazione del Consiglio dell’Unione europea con cui è stata decisa l’attivazione alla Direttiva 2001/55/CE sulla Protezione temporanea, il Governo chiarisce alcuni aspetti relativi all’accoglienza delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito del conflitto.

In particolare, dopo le misure adottate con la circolare dello scorso 2 marzo in relazione all’ampliamento della posti disponibili nella rete CAS/SAI, il Ministero dell’Interno ha diramato ieri ai prefetti una nuova circolare con indicazioni e chiarimenti relativi alle misure contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 872 e 873. Le due ordinanze, emanate rispettivamente il 4 e 6 marzo, contengono disposizioni urgenti per assicurare e coordinare l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre prossimo.  

Il modello operativo di accoglienza

1. In primo luogo, la circolare contiene indicazioni relative quanto all’attività di accoglienza di competenza del Ministero dell’Interno sul territorio (art. 3 OCDPC n. 872). In particolare, con riferimento alla facoltà delle Prefetture di attivare – in caso di afflussi massicci o particolari criticità, previste o effettivamente verificatesi – nuovi posti CAS anche in deroga al nuovo schema di capitolato di appalto approvato con il DM 29 gennaio 2021 (all’art. 3, para 2), si precisa che:

  • le prefetture dovranno (i) agire in stretto raccordo con i ministeri che fanno parte del Comitato di coordinamento istituito con l’ordinanza e (ii) favorire il massimo coinvolgimento degli enti locali, acquisendo dai sindaci disponibilità di altri alloggi che potranno rientrare nella rete dei posti CAS, aumentando la ricettività, nonché ai fini del monitoraggio dei flussi di ingresso;
  • la facoltà di deroga allo schema di capitolato riguarda sia l’esclusione che la rimodulazione di alcuni servizi previsti, ed imporrà in entrambi i casi una revisione dei relativi costi;
  • nel caso si renda necessario utilizzare le strutture sanitarie – anche temporanee – già attivate dalle Regioni per la gestione dell’emergenza, i prefetti dovranno coordinarsi con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome per assicurare che l’uso di tali strutture sia compatibile con l’evoluzione della crisi pandemica nei diversi territori;
  • nel caso in cui si verifichino esigenze eccezionali tali da richiedere delle disponibilità alloggiative ulteriori rispetto a quelle previste dalla rete CAS/SAI e che non possono essere soddisfatte con le altre misure a disposizione dei prefetti, questi ultimi possono segnalare tali esigenze alle Regioni e alle Province. La Circolare precisa che tale misura possa essere adottata sia nel caso in che debbano essere ospitate persone in transito, sia nell’attesa di reperire posti aggiuntivi in CAS/SAI.

Si richiamano poi le misure per l’accelerazione delle procedure di attivazione dei posti della rete SAI che consentono agli enti locali di attivare posti aggiuntivi anche in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici (art. 9, para. 3, OCDPC n.872), ferma in ogni caso l’osservanza del codice delle leggi antimafia e la relativa documentazione obbligatoria.

2. La circolare precisa inoltre che per gli alloggi resi disponibili a titolo gratuito non è richiesta la conformità agli standard previsti per la rete CAS/SAI, che torneranno però applicabili qualora le strutture entrino a far parte della rete di accoglienza pubblica (e venga quindi meno il carattere gratuito). In proposito, la Circolare evidenzia la necessità di uno stretto coordinamento con le autorità comunali, per scambiare informazioni e monitorare i flussi d’ingresso e le presenze in ambito provinciale e nazionale.

3. Al fine di assicurare interventi integrati, si evidenzia la necessità che le iniziative in materia di accoglienza siano portate aventi in stretta sinergia e coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche attivando tavoli e/o unità di crisi Presso le prefetture, che si raccomanda di allargare anche ad enti e soggetti del Terzo settore.

4. Nella circolare si ricorda inoltre che, come disposto dall’art.7 OCDPC n.872, le persone provenienti dall’Ucraina possono lavorare, autonomamente o in forma subordinata, anche stagionale, in base alla sola richiesta di soggiorno presentata alla Questura competente. Si precisa, in proposito, che ulteriori notizie verranno fornite a seguito dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui verrà data attuazione alla decisione del Consiglio dell’Unione europea sull’attivazione della protezione temporanea.

Le misure sanitarie

5. La Circolare chiarisce anche alcune disposizioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 6 marzo n.873 e relative alle misure sanitarie anti-COVID19 per le persone in arrivo dell’Ucraina precisando che:

  • Fino al 31 marzo 2022 – data in cui è stato fissato il termine dello stato di emergenza causato dalla pandemia da COVID19 – i profughi in arrivo dall’Ucraina devono sottoporsi a tampone, a mezzo di test molecolare o antigenico per SARSCoV-2, entro 48 ore dal loro ingresso nel territorio nazionale.
  • Devono inoltre osservare il regime di auto sorveglianza per la durata di 5 giorni successivi al tampone con il conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della regolare circolazione sui mezzi di traporto pubblico.

Al punto di ingresso, o comunque entro 5 giorni successivi all’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-COVID19, difterite, tetano, pertosse e poliomielite.

6. Per quanto riguarda l’accoglienza, i profughi in arrivo dell’Ucraina potranno accedere ai posti CAS/SAI dopo aver effettuato:

  • un tampone molecolare con esito negativo nelle 72 ore antecedenti al loro accesso, oppure
  • un tampone antigenico con esito negativo nelle 48 ore antecedenti al predetto accesso.

Devono inoltre effettuare la quarantena di cinque giorni prevista dall’ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, fatto salvo il caso in cui siano in possesso di certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive. (pag.6 penultimo capoverso della circolare).

Infine, la circolare anticipa la pubblicazione di un documento informativo redatto dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e dalla Polizia di frontiera in lingua ucraina, inglese e italiana, e contenente le istruzioni principali ai fini dell’indirizzamento dei profughi verso le strutture presso le quali potranno effettuare lo screening sanitario previsto, oltre alle indicazioni per la regolarizzazione della presenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, nonché per l’accesso al circuito di accoglienza.

La Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2022 è disponibile QUI