Illegittimi i respingimenti a catena: condannata la Slovenia

Un’importante sentenza della Corte amministrativa slovena ha reputato illegittimo e sanzionato – anche prevedendo un risarcimento per la persona – il respingimento di un cittadino camerunense dalla Slovenia alla Croazia.

Il richiedente – J.D. – era stato trattenuto in una stazione di polizia slovena per due giorni e non gli era stata data la possibilità di presentare domanda d’asilo, nonostante appartenesse a una minoranza anglofona perseguitata e ne avesse manifestato la volontà. 

Dopo il trattenimento, il richiedente è stato riammesso in Croazia – in base ad un accordo descritto dalla Ombudswoman slovena come “contrario all’ordinamento europeo”. Dalla Croazia J.D. è stato rinviato, con un respingimento a catena, in Bosnia-Erzegovina.

Il respingimento a catena è una prassi la cui illegittimità è stata denunciata da molte associazioni della società civile e che sulla rotta balcanica sta determinando sequenze di riammissioni  di richiedenti asilo verso Paesi, come la Bosnia-Erzegovina, dove sono testimoniate gravissime violazioni dei diritti fondamentali.

Per la Corte amministrativa la Slovenia ha violato il diritto di asilo del richiedente (Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE), il divieto di espulsioni collettive (Articolo 19 § 1) e il principio di non refoulment (Articolo 19 § 2 ).

Qualora la sentenza diventi definitiva la Repubblica di Slovenia sarà obbligata a autorizzare il richiedente all’ingresso nel paese affinché inoltri una richiesta di protezione internazionale senza ulteriore ritardo.

Ringraziamo della segnalazione la Civil Initiative Info Kolpa, membro del Border Violence Monitoring Network.

Qui il comunicato stampa.