Le novità in tema di commissione territoriale e minori stranieri non accompagnati

Roma, 1 febbraio 2018 – Entra in vigore oggi il decreto legislativo 220/2017 contenente le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 142/2015 che disciplina le procedure di riconoscimento della protezione internazionale.

Il decreto consta di 4 articoli:

  • L’art. 1 ridisegna la composizione delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Le nuove commissioni opereranno secondo le nuove regole dopo la nomina dei componenti che saranno selezionati dal Concorso attualmente in fase di prove orali. Le commissioni saranno composte, nel rispetto della parità di genere, da 4 componenti, un funzionario di carriera prefettizia, con ruolo di presidente, un membro designato da UNHCR, due funzionari amministrativi con compiti istruttori. Questi ultimi, salvo alcune eccezioni, svolgeranno i colloqui con i richiedenti asilo. Il colloquio è svolto dall’intera commissione o dal presidente su decisione del presidente o su istanza dell’interessato.
  • L’art. 2 del decreto, invece, riguarda la normativa relativa al minore straniero non accompagnato. Una prima novità, cui già il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri (http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n62/8672) aveva dato particolare risalto, è il conferimento al Tribunale per i minorenni della competenza in materia di nomina dei tutori per i MSNA ed in tema di decreto di attribuzione dell’età. In generale, in tema di MSNA le competenze sono affidate in via esclusiva al Tribunale per i Minorenni, senza più investire il Giudice Tutelare. In tema di nomina del tutore, è previsto che il Presidente del Tribunale (o un suo delegato) decida. Il provvedimento è reclamabile innanzi al Tribunale per i Minorenni che decide in composizione collegiale, secondo quanto  disposto dall’art. 739 c.p.c. La nuova procedura si applicherà per le comunicazioni effettuate dopo trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Quanto al provvedimento che attribuisce l’età, è espressamente previsto che venga emesso dal Tribunale per i Minorenni e che avverso tale decisione possa essere proposto reclamo. Tale procedura si applica a partire da oggi.

In tema di Tutori Volontari, il limite di minori che possono essere assegnati ad ogni tutore sale a 3 salvo esigenze specifiche. Viene stabilito il ruolo del Garante Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa, introducendo il dovere per i garanti regionali di presentare relazioni bimestrali.

Si precisa che, in tema di tutori, non si applica la normativa relativa alla responsabilità genitoriale, bensì quella in tema di “tutela dei minori”. Il tutore non eserciterà i poteri alla stregua di un genitore, bensì, come per qualsiasi minore rimasto senza figure genitoriali, eserciterà i suoi doveri secondo le norme espresse per i tutori (ad esempio anche in merito ai casi nei quali occorre chiedere l’autorizzazione del giudice o si deve rendicontare). Occorrerà chiarire a quale giudice debba rivolgersi il tutore nell’espletamento delle sue funzioni.

Il decreto conferma che le norme introdotte dal Decreto Minniti non si applicano ai minori, salvo per le norme sulla competenza delle sezioni specializzate e sulla procedura innanzi alle commissioni ed ai tribunali in tema di protezione internazionale. In tale maniera si riempie un vuoto che sembrava essere rimasto scoperto dall’esclusione tout court ai minori del nuovo rito previsto dal D.L.13/2017 (come convertito dalla L. 46/2017). 

Si stabilisce la possibilità per le autorità di pubblica sicurezza di consultare il Sistema Informativo nazionale e le banche dati pubbliche, secondo le modalità di accesso previste dalla legge. Tale norma dovrà essere chiarita per assicurare la tutela dei dati sensibili conservati nel sistema. È previsto che, una volta determinata l’età, il provvedimento venga comunicato al Ministero del Lavoro per l’inserimento nel sistema informativo nazionale.

  • L’art. 3 stabilisce il principio di invarianza finanziaria, sicché le modifiche introdotte non devono determinare maggiori oneri per lo Stato.
  • L’art. 4 disciplina le norme transitorie, che stabiliscono l’entrata in vigore del decreto.