La Corte di Cassazione: la Libia non è un porto sicuro

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del novembre 2022 che confermava quella emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli con la quale si accertava il delitto di abbandono in stato di pericolo di persone minori e incapaci oltre che di sbarco e abbandono arbitrario di persone aggravato dall’assenza di mezzi di sussistenza dei passeggeri da parte del comandante del rimorchiatore Asso 28 che nel luglio 2018 consegnò 101 migranti alla Guardia Costiera libica.

L’episodio

Il comandante, a bordo della nave battente bandiera italiana che si trovava in acque internazionali con funzioni di “suppy vessel” ovvero come nave di appoggio e supporto ad una piattaforma petrolifera, ha consentito la presenza a bordo di un ufficiale libico senza identificarlo e successivamente ha soccorso 101 migranti tra i quali vi erano donne incinte e minori, omettendo di comunicare nell’immediatezza, prima di procedere con le attività di soccorso, ai Centri di coordinamento e soccorso competenti dell’avvistamento e della presa in carico dei migranti. Agendo così in violazione di quanto disposto dalla Convenzione SOLAS e dalle Linee Guida dell’IMO. Ometteva inoltre di identificare i migranti soccorsi, di accertarsi delle loro condizioni di salute, della loro volontà di chiedere asilo e di verificare se tra loro ci fossero minori stranieri non accompagnati.  

Infine, in violazione di quanto stabilito dalle convenzioni internazionali, ha fatto rotta verso le coste libiche riconducendovi i 101 naufraghi soccorsi facendoli trasbordare su una motovedetta libica, realizzando così un respingimento collettivo vietato dalle convenzioni internazionali e dal Testo Unico sull’immigrazione, in un porto considerato non sicuro non avendo la Libia aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951 ed esponendo i naufraghi a trattamenti inumani e degradanti nei centri di detenzione libici.

La sentenza

I giudici della Corte di Cassazione hanno considerato il ricorso infondato riconfermando quanto sancito dal G.u.p. prima e dalla Corte di appello, poi.

Le condotte omissive rilevate in capo al comandante della nave sono state:

  • Quella di non essersi accertato delle condizioni di salute dei migranti soccorsi e in particolare delle vulnerabilità di donne in stato di gravidanza e minori e delle eventuali richieste di asilo.
  • Quella di non averli condotti in un porto sicuro recependo al contrario le indicazioni del presunto ufficiali libico a bordo e senza procedere con la sua effettiva identificazione.
  • Quella di non aver informato i centri di coordinamento e soccorso.

Questa sentenza e i principi in essa contenuti impongono un ripensamento dell’intera impalcatura sulla quale è stata costruita la politica migratoria del nostro Paese negli ultimi anni rispetto ai soccorsi in mare e al sostegno alla Guardia Costiera libica.