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Il 12 gennaio 2023 il Tribunale di Milano ha condannato la Regione Lombardia per aver attuato una condotta discriminatoria, quella di negare il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i residenti disoccupati che non abbiano avuto in precedenza un rapporto di lavoro.
La questione è nata da un ricorso presentato da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e da EMERGENCY che chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare discriminatoria tale condotta. Si tratta di una prassi che colpisce in misura maggiore gli stranieri e in particolar modo i richiedenti asilo.
La Regione Lombardia riconosceva tale diritto ai disoccupati (ovvero solo a coloro che avessero svolto in precedenza un’attività di qualsiasi durata), escludeva invece i c.d. “inoccupati” – coloro che non hanno mai avuto rapporti lavorativi – che si trovavano, quindi, costretti a pagare il ticket, anche se non superavano i limiti di reddito previsti dalla legge.
L’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è regolata dalla Legge n. 5372 del 24 dicembre 1993, segnatamente all’art. 8, co. 16. Occorre rilevare, però, che sia la giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Milano n.1626/2018) che il Consiglio di Stato (parere n. 1268 del 13 luglio 2002) hanno chiarito la parità di trattamento tra inoccupati e disoccupati. Nonostante queste interpretazioni fornite dalla giurisprudenza, diverse Regioni italiane – ivi compresa la Lombardia – hanno continuato a non adeguarsi e ad attuare condotte fortemente discriminatorie.
La giudice a quo ha accolto le pretese delle parti ricorrenti, affermando che la prassi attuata è discriminatoria in quanto risulta evidente che uno straniero richiedente asilo o titolare di permesso di soggiorno per motivi non lavorativi non possa vantare un precedente rapporto di lavoro subordinato in Italia e che i richiedenti asilo possono svolgere attività lavorativa solo 60 giorni dopo la richiesta del pds ex. art. 22 del d.lgs. n. 142/2015.
In questo modo il Tribunale di Milano ordina alla Regione Lombardia di attribuire “il codice E02 (diritto all’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, il c.d. ticket) a tutti i residenti disoccupati che ne fanno richiesta e che rientrano nei requisiti di reddito, indipendentemente o meno di un pregresso rapporto di lavoro” e ha altresì richiesto la pubblicazione di tale ordinanza sul sito regionale per almeno 30 giorni a partire dalla comunicazione del provvedimento in oggetto.
Si tratta di una decisione fondamentale grazie alla quale si pone finalmente fine ad una prassi che – distinguendo tra disoccupati o inoccupati – colpiva maggiormente i richiedenti asilo o i rifugiati, che difficilmente avrebbero potuto esercitare un’attività lavorativa essendo giunti da poco in Italia.
Foto copertina: Amodiovalerio Verde