Ordinanza del Tribunale di Milano: tutti i disoccupati hanno diritto ad accedere gratuitamente al servizio sanitario

Il 12 gennaio 2023 il Tribunale di Milano ha condannato la Regione Lombardia per aver attuato una condotta discriminatoria, quella di negare il diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i residenti disoccupati che non abbiano avuto in precedenza un rapporto di lavoro.

La questione è nata da un ricorso presentato da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e da EMERGENCY che chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare discriminatoria tale condotta. Si tratta di una prassi che colpisce in misura maggiore gli stranieri e in particolar modo i richiedenti asilo.

La Regione Lombardia riconosceva tale diritto ai disoccupati (ovvero solo a coloro che avessero svolto in precedenza un’attività di qualsiasi durata), escludeva invece i c.d. “inoccupati” – coloro che non hanno mai avuto rapporti lavorativi – che si trovavano, quindi, costretti a pagare il ticket, anche se non superavano i limiti di reddito previsti dalla legge.

L’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è regolata dalla Legge n. 5372 del 24 dicembre 1993, segnatamente all’art. 8, co. 16. Occorre rilevare, però, che sia la giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Milano n.1626/2018) che il Consiglio di Stato (parere n. 1268 del 13 luglio 2002) hanno chiarito la parità di trattamento tra inoccupati e disoccupati. Nonostante queste interpretazioni fornite dalla giurisprudenza, diverse Regioni italiane – ivi compresa la Lombardia – hanno continuato a non adeguarsi e ad attuare condotte fortemente discriminatorie.

La giudice a quo ha accolto le pretese delle parti ricorrenti, affermando che la prassi attuata è discriminatoria in quanto risulta evidente che uno straniero richiedente asilo o titolare di permesso di soggiorno per motivi non lavorativi non possa vantare un precedente rapporto di lavoro subordinato in Italia e che i richiedenti asilo possono svolgere attività lavorativa solo 60 giorni dopo la richiesta del pds ex. art. 22 del d.lgs. n. 142/2015.

In questo modo il Tribunale di Milano ordina alla Regione Lombardia di attribuire “il codice E02 (diritto all’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, il c.d. ticket) a tutti i residenti disoccupati che ne fanno richiesta e che rientrano nei requisiti di reddito, indipendentemente o meno di un pregresso rapporto di lavoro” e ha altresì richiesto la pubblicazione di tale ordinanza sul sito regionale per almeno 30 giorni a partire dalla comunicazione del provvedimento in oggetto.

Si tratta di una decisione fondamentale grazie alla quale si pone finalmente fine ad una prassi che – distinguendo tra disoccupati o inoccupati – colpiva maggiormente i richiedenti asilo o i rifugiati, che difficilmente avrebbero potuto esercitare un’attività lavorativa essendo giunti da poco in Italia.

 

 

Foto copertina: Amodiovalerio Verde