Il sistema di accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina

Per garantire l’assistenza nel nostro paese alle tante persone fuggite dalla guerra in Ucraina il governo italiano ha definito un sistema di accoglienza che prevede diverse forme di supporto tra loro complementari.

Il modello delineato dall’insieme dei provvedimenti emergenziali risulta articolato, in particolare, in tre diverse modalità di assistenza/supporto: (i) l’accoglienza “tradizionale” costituita dai Centri di accoglienza straordinaria (CAS) e dal Sistema di accoglienza e integrazione (SAI); (ii) l’accoglienza “diffusa” realizzata attraverso accordi con gli enti e le associazioni del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; (iii) i contributi di sostentamento per i profughi che hanno trovato autonoma sistemazione.

La gestione operativa delle attività di assistenza e accoglienza è affidata alle ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile che, per uniformare la risposta all’emergenza sul territorio nazionale, ha predisposto delle prime indicazioni per la pianificazione dell’assistenza e il coordinamento delle diverse forme previste all’interno del sistema delineato a livello nazionale, nonché definito i dettagli operativi dell’accoglienza in una serie di ordinanze emanate dall’inizio dell’emergenza.

Di seguito un quadro sintetico delle misure adottate finora.

(i) Accoglienza nel sistema CAS/SAI

(fonte: D.L. 16/2022; D.L. 21/2022; Ministero dell’Interno; OCDPC nn. 872/2022 e 873/2022)

I provvedimenti emergenziali hanno previsto, in primo luogo, un ampliamento del canale di accoglienza “tradizionale”, cioè quello costituito dai Centri di accoglienza straordinaria (CAS) e dal Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

In particolare, con il D.L. n. 16/2022 del 28 febbraio (art. 3), il Governo ha:

  • previsto un incremento delle risorse finanziarie per il sistema di prima accoglienza, per un importo corrispondente all’aumento di 5.000 posti da attivare nell’ambito della rete dei CAS (comma 1);
  • autorizzato l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema SAI (comma 2);
  • modificato le norme del decreto legge 139/2021 e della legge di bilancio 2022 per estendere ai profughi provenienti dall’Ucraina la riserva di complessivi 5.000 posti SAI già prevista e finanziata per i cittadini afghani (commi 3 e 4).

Il Ministero dell’Interno ha poi annunciato l’attivazione di 3.530 posti aggiuntivi nei SAI da destinare con priorità ai nuclei familiari, anche monoparentali.

Il sistema di accoglienza governativo potrà quindi accogliere profughi per un totale di circa 16.500 posti.

I dettagli operativi del sistema di accoglienza “tradizionale” sono stati disciplinati nell’OCDPC n. 872 – che ha altresì predisposto una cornice derogatoria per l’attivazione dei posti – e dall’OCDPC n. 873, contenete ulteriori indicazioni relative all’accoglienza, anche per quanto riguarda le disposizioni di carattere sanitario. Le ordinanze della Protezione Civile sono state poi integrate dal Ministero dell’Interno con circolare dell’8 marzo 2022.

(ii) Accoglienza diffusa

(fonte: D.L. 21/2022; OCDPC n 881/2022, art. 1)

Il decreto-legge n. 21/2022 dello scorso 21 marzo ha poi introdotto la cosiddetta accoglienza “diffusa”, autorizzando la conclusione di convenzioni con il Terzo settore per l’attivazione di un totale di 15.000 posti per l’accoglienza dei profughi che abbiano richiesto protezione temporanea.

I dettagli operativi di tale sistema “alternativo” di accoglienza sono definiti nell’OCDPC n. 881. Il percorso individuato nell’ordinanza prevede in particolare che il Dipartimento di Protezione Civile, sentiti il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Conferenza delle Regioni e ANCI, pubblicherà in tempi stretti – si prevede già nei prossimi giorni – uno o più avvisi rivolti a tutti gli enti indicati dall’art. 31 del D.L. Ucraina (enti del Terzo settore, centri di servizio per il volontariato e enti religiosi civilmente riconosciuti), per acquisire manifestazione di interesse a svolgere, anche in forma aggregata, attività di accoglienza dei richiedenti protezione temporanea.

Per quanto riguarda gli avvisi di manifestazione di interesse, è previsto che:

  • prevedranno forme e modalità per offrire ai beneficiari servizi di assistenza e accoglienza omogenei rispetto a quelli assicurati nei CAS/CPA;
  • fisseranno i costi unitari per persona al giorno, che saranno omogenei a quelli previsti per la gestione dei CAS/CPA, come ridefiniti dal Ministero per la gestione della situazione emergenziale (circa 33 euro al giorno);
  • prevedranno il coinvolgimento dei Comuni nelle attività di accoglienza diffusa.

Saranno i Commissari delegati a coordinare l’attivazione, nell’ambito delle manifestazioni di interesse selezionate dall’avviso nazionale, dei posti necessari, in base al fabbisogno territoriale garantendo il raccordo con le altre forme di assistenza di previste dall’OCDPC n. 872/2022.

Dopo la pubblicazione dell’avviso, gli enti interessati dovranno inviare le proprie manifestazioni di interesse. L’ordinanza precisa che tali manifestazioni di interesse dovranno contenere un’esplicita dichiarazione sul pieno coinvolgimento del Comune di riferimento, previa stipula di un accordo di partenariato.

All’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà poi alla stipula di convenzioni, concluse ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 117/2017, tra il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e ciascun singolo ente interessato. Le convenzioni:

  • definiranno le modalità organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa, anche in deroga alle previsioni contenute nello stesso articolo 56;
  • prevedranno la corresponsione di anticipazioni finalizzate ad assicurare l’attivazione immediata dell’ente gestore. A tal fine, gli enti dovranno prestare preventivamente un’idonea garanzia fideiussoria (il cui costo potrà essere rendicontato, a fine servizio, per il relativo rimborso).

(iii) Contributi di sostentamento

(fonte: D.L. 21/2022; OCDPC n. 881/2022, art. 2)

Nel dare attuazione al D.L. 21/2022 (art. 1, co.1, lett. b) e co.2) – che ha previsto il finanziamento di ulteriori forme di sostentamento a favore dei profughi titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, nel massimo di 60.000 unità – l’OCDPC n. 881 precisa che tale sostentamento avrà la forma di un contributo di 300 euro per ciascun beneficiario, più 150 euro per ciascun figlio minorenne.

Quanto all’erogazione del contributo, nell’ordinanza si prevede in particolare che:

  • il contributo sarà versato per la durata massima di 3 mesi dalla data di ingresso in Italia – che, se non altrimenti accertabile, sarà convenzionalmente individuata nella data di presentazione della richiesta di protezione temporanea – e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;
  • il Dipartimento della Protezione civile individuerà un soggetto finanziatore per erogare il contributo, anche in contanti (per chi non sia titolare di un conto corrente in Italia), presso il più ampio numero possibile di sportelli, e in regime di circolarità (per tenere conto della possibilità che i beneficiari modifichino la loro residenza);
  • il contributo potrà essere richiesto facendo domanda online sulla piattaforma che sarà resa disponibile dallo stesso Dipartimento della Protezione civile;
  • l’erogazione avverrà previo riconoscimento del beneficiario effettuata allo sportello, attraverso l’esibizione del documento di identità e della ricevuta della richiesta di permesso per protezione temporanea rilasciata dalla Questura competente;
  • il contributo è alternativo alla fruizione di altre forme di assistenza alloggiativa di cui goda il beneficiario – incluse quelle di accoglienza “diffusa”, anche temporanea – che siano a carico dei fondi pubblici;
  • qualora le tempistiche istruttorie si protraggano oltre il termine di 90 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale è possibile che il contributo venga erogato, in unica soluzione e in forma cumulativa, anche per due o tre mensilità.

L’attivazione della piattaforma per la presentazione delle richieste è attesa per questa settimana.

L’ordinanza prevede inoltre che, al fine di accompagnare l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro e nella comunità di accoglienza, gli stessi potranno continuare a godere delle misure di accoglienza e sostentamento di cui ai punti (ii) e (iii) anche qualora esercitino un’attività lavorativa, sebbene per un periodo massimo di 60 giorni (art. 4).

Ulteriori misure di supporto all’accoglienza e assistenza dei profughi

  • Utilizzo dei beni immobili confiscati alle mafie

Nell’ottica di ampliare la disponibilità di strutture disponibili, il 1° aprile il Ministero dell’Interno ha adottato, d’intesa con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), le linee guida previste dal protocollo d’intesa sottoscritto il 25 marzo per promuovere l’utilizzo degli immobili confiscati per l’accoglienza dei profughi.

Nel definire i dettagli operativi del protocollo, che prevede l’utilizzo sia degli immobili nella diretta gestione dell’Agenzia che di quelli già assegnati ai Comuni, le linee guida dispongono che:

(a) per gli immobili in diretta gestione dell’ANBSC, il direttore dell’Agenzia, con proprio decreto, metterà a disposizione dei prefetti i beni disponibili immediatamente o in un tempo stimato di 15 giorni, in seguito alle attività di verifica svolte dalle prefetture interessate. In queste strutture le prefetture potranno realizzare dei CAS con la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le amministrazioni comunali, o individuando un ente gestore per l’affidamento dei servizi di accoglienza;

(b) quanto ai beni già destinati ai Comuni, l’Agenzia trasmetterà alle prefetture e all’ANCI l’elenco dei beni potenzialmente fruibili per l’accoglienza, individuati a seguito della ricognizione svolta in coordinamento tra prefetture ed enti locali titolari.

Questi beni potranno essere utilizzati dagli enti locali titolari (i) nell’ambito di accordi di collaborazione per l’attivazione di centri di CAS; (ii) attraverso la sottoscrizione di accordi di partenariato con enti del Terzo settore; (iii) in caso l’ente decida di destinare il bene in modo stabile a finalità di accoglienza e integrazione, oltre i termini dello stato di emergenza legato alla crisi Ucraina, anche partecipando ai bandi del Ministero dell’Interno per la selezione di progetti finalizzati all’implementazione del SAI.

  • #OffroAiuto

Si tratta della piattaforma creata dal Dipartimento della Protezione Civile per consente a cittadini, aziende ed enti del Terzo Settore o del Privato Sociale di offrire beni, servizi e alloggi per sostenere i profughi in fuga dall’Ucraina. L’obiettivo è quello di creare un database che consenta di rispondere in modo agile alle diverse esigenze che possono emergere nel tempo, facendo incontrare le necessità dei profughi con le offerte di aiuto.

La piattaforma – già attiva e accessibile dal sito offroaiuto-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it – differenzia tre tipi di offerte a seconda del donante: (a) i privati cittadini, che possono donare ospitalità o servizi (sono invece esclusi i beni, per evitare gli oneri logistici della catalogazione, censimento, e organizzazione di tante piccole offerte); (b) le aziende, che possono offrire beni, ospitalità o servizi; (c) gli enti del Terzo settore o del Privato sociale, che possono donare beni o servizi (non ospitalità, poiché già prevista nell’ambito del Piano di accoglienza e assistenza nazionale).

Una volta inserite, le offerte di beni, servizi e ospitalità sono inviate alle strutture di coordinamento dell’emergenza, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai soggetti del Terzo Settore o del Privato Sociale impegnati nelle attività di accoglienza e sostegno ai profughi.

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Foto in copertina CC manhhai