Iscrizione anagrafica: il Tribunale di Lecce accoglie il ricorso di un richiedente asilo

Con un’ordinanza del 6 dicembre scorso, il Tribunale di Lecce ha ordinato al Comune di Carmiano l’iscrizione anagrafica di un richiedente asilo che aveva fatto ricorso vedendosi negata l’iscrizione dal Comune il quale aveva ritenuto il permesso di soggiorno un titolo non valido a tal fine.

Il richiedente, con titolo di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo e in accoglienza presso il CAS gestito dalla Cooperativa Sociale Rinascita, ha presentato ricorso assistito dall’avvocatessa Donatella Tanzaniello, referente Regione Puglia del Consiglio Italiano per i Rifugiati.  

L’ordinanza del Tribunale ha riconosciuto il suo diritto all’iscrizione nonostante l’art. 13 D.L. 113/2018 conv. in L. n. 132/2018, cosiddetto “Decreto sicurezza”  non riconosca il permesso di soggiorno come titolo valido per l’iscrizione all’Anagrafe. Nel testo si legge che nel Regolamento Anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n.233) emerge con chiarezza che non è richiesto alcun titolo ai fini della registrazione anagrafica, essendo sufficienti le dichiarazioni dell’interessato, gli accertamenti disposti dall’ufficio o le comunicazioni dello stato civile. Il permesso di soggiorno provvisorio ottenuto dal richiedente, secondo il Tribunale, risulta quindi idoneo a corroborare le dichiarazioni dell’interessato per l’ottenimento dell’iscrizione. L’ordinanza fa inoltre riferimento all’art.12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrato in vigore in Italia nel 1998 e all’art.2 del Protocollo n. 4, allegato alla CEDU e ratificato nel 1982, che dispongono la libertà di movimento e di scelta della residenza per ogni individuo legalmente presente sul territorio.

Accogliendo il ricorso, il Tribunale ha non solo riconosciuto il diritto del richiedente all’iscrizione anagrafica, ma anche tutti i diritti di rango costituzionale (2,3,4 e 38 Cost.) ad essa correlati: diritto al lavoro, all’istruzione e alla famiglia. Inoltre, ha condannato il Comune al risarcimento di tutte le spese sostenute dal richiedente per il ricorso. 

Questa ordinanza, che si aggiunge a tante altre in diversi Comuni italiani, rappresenta un altro passo in avanti nella battaglia in sede giudiziaria contro un decreto – oggi legge – che comprime i diritti riconosciuti ai richiedenti asilo dalla normativa nazionale, europea e internazionale.

 

L’ordinanza del Tribunale di Lecce