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DIRITTI
STORIA DI UN GIOVANE
RIFUGIATO AFGHANO
di Marco D’Antonio,
CIR Puglia
La scorsa primavera si è presentato all’ufficio del CIR di Lecce un
giovane afgano, accompagnato da un suo connazionale che fungeva da
interprete.
Il ragazzo è apparso subito molto preoccupato ed allo stesso tempo
demoralizzato, sensazioni ampliate dalla sua giovanissima età e dai
suoi atteggiamenti molto rispettosi ed educati.
L’operatore tentava quindi di comprenderne i motivi ed il giovane
gli consegnava subito il provvedimento dell’Unita Dublino,
notificato dalla Questura di Brindisi, di trasferimento in Grecia in
applicazione del Regolamento Ce 343/03.
I
tempi- tra giorno di notifica e quello del trasferimento – erano
strettissimi, per cui si è ritenuto di procedere senza indugio ad
una richiesta di revoca del provvedimento, inoltrata lo stesso
giorno, via fax, all’Unità Dublino, nella consapevolezza che avrebbe
comunque avuto scarsa efficacia per la immediatezza del
respingimento.
Si sono quindi approfondite le ragioni del suo arrivo in Italia e
del timore del suo ritorno in Grecia.
Emergevano, con tutta chiarezza le varie vicissitudini personali e
familiari, caratterizzate da gravi atti di persecuzioni, di cui
erano evidenti i segni sul suo stesso corpo, aggravati dalle
difficoltà di un ragazzo di appena 10 anni, orfano di entrambi i
genitori, di dover provvedere al proprio sostentamento in paesi
quali il Pakistan e l’Iran.
Inoltre riferiva che, giunto in Grecia, le autorità locali dapprima
lo sottoponevano ad i rilievi fotodattiloscopici e, dopo un periodo
di detenzione, gli notificavano una intimazione a lasciare il
territorio greco entro 30 giorni.
Nessuna attenzione era stata prestata alla sua minore età, né
tantomeno alla volontà di chiedere asilo.
Inoltre, nel paese ellenico, apprendeva delle difficoltà dei suoi
connazionali ad ottenere una decisione sulla richiesta di protezione
ed una qualunque, pur minima, assistenza.
La sua volontà di rimanere in Italia, si giustificava dal timore di
ritrovarsi, ancora una volta, a dover vivere di stenti e senza un
documento che lo rendesse riconoscibile agli occhi delle
istituzioni.
Inoltre, altra rilevante circostanza per ottenere un provvedimento
di permanenza nel nostro paese, era costituita dal fatto che il
ragazzo fosse giunto in Italia due mesi prima del compimento della
maggiore età.
Considerata la vulnerabilità del ragazzo, si riteneva di dover
intraprendere la strada del ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R., per ottenere almeno la sospensiva del provvedimento.
Non si potevano, però, tralasciare i problemi legati ai costi di un
tale ricorso ed inoltre, per un caso analogo, la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio era stata rigettata per la
impossibilità di ottenere la certificazione consolare richiesta dal
DPR 115 del 2002.
Tuttavia, per non lasciare nulla di intentato a fronte di una così
evidente negazione dei principali diritti di un richiedente asilo,
si decideva di presentare ugualmente il ricorso e di depositarlo il
lunedì successivo.
Tale decisione scaturiva, inoltre, dal fatto
che pochi giorni prima, con la
Position
Paper
del 15/04/’08,
l’UNHCR ribadiva la propria posizione, già espressa nel luglio 2007,
circa la necessità che i Governi si adoperino per evitare il
trasferimento dei richiedenti asilo verso la Grecia in applicazione
del Regolamento Dublino II, raccomandando l’applicazione dell’art 3
(2) del Regolamento stesso.
Sulla base di tali considerazioni il
T.A.R. Puglia, sez. di Lecce, dapprima riteneva di sospendere il
provvedimento e successivamente di accogliere il ricorso, impedendo,
in tal modo, il trasferimento del ragazzo in Grecia.
Questi, quindi, veniva riammesso alla
procedura di asilo.
Tuttavia il ragazzo continuava a venire nei nostri uffici e, se in
un primo momento aveva accolto con entusiasmo tale provvedimento,
successivamente aveva dovuto affrontare nuove difficoltà.
Infatti, appena giunto, in Italia, durante la minore età, era stato
dapprima affidato presso un centro per minori, ma al compimento di
18 anni aveva dovuto abbandonare il suddetto centro senza nemmeno
formalizzare la richiesta di asilo.
Successivamente, trovava fortunatamente accoglienza presso il centro
della Caritas di Brindisi.
Tuttavia, il suddetto centro, veniva chiuso per alcuni mesi perché
necessitava di interventi di ristrutturazione ed egli, come i
numerosi richiedenti asilo e rifugiati, doveva adattarsi in luoghi
di fortuna.
Trascorreva quindi alcune notti in strada e ci raccontava di essere
stato vittima di atti di sopraffazione e violenza da parte di altre
persone senza fissa dimora.
Chiedeva, pertanto, ancora una volta un nostro aiuto.
Si procedeva, quindi, ad una richiesta di inserimento all’interno
della rete dello SPRAR; la richiesta veniva prontamente accolta e il
giovane trovava ospitalità presso il Progetto “Refuge” del Comune di
Trepuzzi (Le).
Qui, veniva alloggiato presso una abitazione e veniva iscritto
presso corsi per l’insegnamento della lingua italiana e per
l’apprendimento di una attività lavorativa.
E’ stato sorprendente assistere, nel giro di poche settimane. al
repentino cambiamento di umore e dello stesso aspetto fisico del
ragazzo.
Si otteneva poi la convocazione presso la Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia che
decideva di attribuirgli lo status di rifugiato.
Resta la consapevolezza che il percorso per una completa
integrazione è ancora lungo e che alcuni dei traumi subiti saranno
difficilmente rimediabili, ma senza la sensibilità di alcune
istituzioni ravvisabile in questo caso sarebbe stato impossibile
costruire le premesse per iniziare tale percorso.
Resta il rammarico che ancora tanti richiedenti asilo continuano ad
essere trasferiti in Grecia senza poter ottenere la necessaria
tutela.
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